1. Fermo restando quanto disposto dal titolo I il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano rispondenti ai requisiti generali di cui all' articolo 42, comma 1;
b) siano adottate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, qualora vincoli urbanistici o architettonici ostino all'attuazione di quanto previsto alla lettera a). Le misure, nel caso di cui alla presente lettera, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio;
c) le vie di circolazione che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite o le uscite di emergenza medesime siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzo in ogni momento;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, al fine di assicurare condizioni igieniche adeguate;
f) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.